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La qualità di socio viene meno per:
1. morte;
2. dimissioni, da presentarsi con lettera diretta al Presidente o al Consiglio Diretti-
vo dell'associazione;
3. esclusione;
4. mancato pagamento della quota annuale, così come deliberata dal Consiglio Di-
rettivo, entro il 31/05 dell'anno di riferimento;
5. mancata partecipazione senza giustificato motivo a 3 assemblee consecutive.
L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dall'Assemblea. Costituiscono
sempre gravi motivi la violazione delle norme statutarie e regolamentari nonché la
condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'associazione.
I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'asso-
ciazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun di-
ritto sul patrimonio dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare, discrezionalmente e senza obbligo di
motivazione, l‘eventuale riammissione del socio, cessato ex art 7.4 ed ex art 7.5.
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