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Lo scioglimento dell'associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Ci-
vile.
L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i li-
quidatori.
Qualora si verifichi un'ipotesi di scioglimento il patrimonio, in ogni caso, potrà es-
sere erogato solo ad altre Onlus di oggetto analogo, ovvero a fini di pubblica utili-
tà, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. n. 662 del
23 dicembre 1996.
Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto, si fa riferimento alle
norme del libro 1°, titolo II del Codice Civile nonché alla legge italiana in materia
di Onlus.
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